In Italia è consentito disperdere le ceneri da meno di vent’anni, grazie alla recente promulgazione della legge 130.
Per ottenere la dispersione delle ceneri bisogna presentare una domanda indirizzata al sindaco del Comune del luogo di decesso oppure al comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione, oppure al Comune dove sono già state tumulate le ceneri. La richiesta può avvenire insieme alla domanda di cremazione, oppure con domanda differente.
La dispersione delle ceneri può avvenire solo per volontà del defunto e può emergere con disposizione testamentaria depositata da un notaio o privata (testamento olografo), tramite una dichiarazione nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione, infine, può emergere tramite coniuge, figli o genitori con dichiarazione verbale resa in vita di fronte a pubblico ufficiale.
Dal 2004 ogni comune ha la possibilità di regolamentare la dispersione delle ceneri, in particolare vi sono dei luoghi specifici dov’è possibile attuare la pratica.
La dispersione potrĂ essere effettuata solamente nei seguenti luoghi:
Nel cinerario comune di cui all’art. 80 comma 6, del D.P.R. 285/90; In montagna a distanza di oltre 200 mt. da centri insediamenti abitativi; In mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa; Nei laghi, ad oltre 100 mt. dalla riva; Nei fiumi; In aree naturali a distanze di oltre 200 metri da centri e insediamenti abitativi; In aree private; la dispersione in tali aree al di fuori dei centri abitati deve avvenire all’aperto con il consenso dei proprietari e non per dar luogo ad attività aventi fini di lucro.