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Conto in Banca dopo la morte
24 Marzo, 2020(0)CommentsGianluca Marucchi

Al decesso di uno dei cointestatari del c/c l’altro può vantare la proprietà sul 50% delle somme depositate in banca mentre l’altra metà cade in successione.

Vien fatta salva l’ipotesi di una simulazione.

Nel momento in cui muore il titolare di un conto corrente, la banca è tenuta a mantenere in vita il rapporto in attesa di liquidare a ciascun erede la rispettiva quota risultante dalla dichiarazione di successione. Tale adempimento infatti è condizione per poter dividere la giacenza. Tant’è che, subito dopo la notizia del decesso del proprio cliente e fino al momento di presentazione della dichiarazione di successione da parte degli eredi, la filiale blocca il conto, impedendo anche ai familiari più stretti qualsiasi operazione (se non il prelievo per le spese funerarie).

In presenza invece di un conto corrente cointestato, cosa succede in caso di morte di un intestatario? Cerchiamo di fare il punto della situazione. Esistono infatti alcune regole semplici che è bene conoscere.

Come funziona il conto corrente cointestato?
Come abbiamo giĂ  spiegato nella nostra guida sulla gestione del conto corrente cointestato, nel momento in cui i titolari del conto sono piĂą di uno, si presume che ciascuno di questi abbia la titolaritĂ  di una quota pari a quella degli altri. Quindi la giacenza si divide in parti uguali. Ad esempio due cointestatari avranno la proprietĂ  del 50% ciascuno. Naturalmente le parti possono stabilire quote diverse e magari accordarsi per una ripartizione per quote non uguali (ad esempio: 60% e 40%).

Nei rapporti con la banca, però, ciascun cointestatario ha un diritto di credito pari all’intera giacenza. Il che, in termini pratici, significa che la filiale non può impedire al singolo comproprietario di prelevare più della propria quota. Eventuali abusi dovranno essere quindi gestiti tra le parti. Il cointestatario che preleva o spende più delle propria quota può essere querelato per appropriazione indebita e può essere condannato dal giudice civile a restituire la quota dell’altro; ma la banca non è responsabile per avergli consentito di utilizzare una parte della giacenza superiore a quella di sua proprietà.

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Il conto cointestato può essere di due tipi:

a firma congiunta: ogni operazione, anche di basso importo, deve essere autorizzata da tutti i cointestatari. Nessuno quindi può operare senza il consenso degli altri;
a firma disgiunta: ciascun cointestatario può eseguire le operazioni senza bisogno del consenso degli altri;
misto: si può stabilire che, per impieghi del denaro entro un certo limite, valga la regola della firma disgiunta (ad esempio prelievi fino a 300 euro) e, oltre tale limite, sia necessaria la firma congiunta.
Attenzione a non confondere il conto corrente cointestato con quello “con delega”. In questo secondo caso, al titolare del conto – che rimane uno soltanto – si aggiunge un altro autorizzato a eseguire determinate operazioni entro un certo importo. Questi però non vanta alcun diritto di proprietà sulle somme che restano di esclusiva pertinenza del primo. Il delegato è quindi solo una sorta di longa manus dell’altro.

Prelievi e versamenti sul conto corrente cointestato
Ogni versamento o bonifico ricevuto sul conto cointestato da parte di uno dei comproprietari si considera essere una donazione all’altro cointestatario pari al 50% del suo valore. Quest’ultimo infatti diviene automaticamente titolare della metà di tale somma.

Viceversa, come anticipato, in caso di firma disgiunta, la banca può autorizzare prelievi o spese superiori alla quota del singolo titolare. Questi però è tenuto, nei confronti degli altri, a reintegrare la relativa quota se non è stato autorizzato a sforare rispetto alla propria.

Cosa succede alla morte di uno degli intestatari del conto corrente cointestato?
Vediamo ora cosa succede in caso di morte di un intestatario del conto corrente cointestato. Lo faremo ipotizzando, per semplicitĂ , un conto con due soli cointestatari.

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In tale ipotesi, il conto si divide in due unitĂ  ideali:

la prima di proprietĂ  del cointestatario superstite
e l’altra invece che deve andare in successione agli eredi.
Pertanto, la filiale deve consentire al cointestatario di prelevare i soldi di sua pertinenza che, come detto, sono pari al 50% della giacenza. L’altra metà invece viene bloccata in attesa delle pratiche di successione. In buona sostanza, gli eredi devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di successione e poi esibirla alla banca. Sulla base delle quote di eredità ivi spettanti, la filiale liquiderà a ciascun erede la rispettiva quota.

Attenzione però. Ben potrebbe succedere – e anzi avviene spesso – che la cointestazione del conto sia una semplice simulazione. Il che avviene quando il rapporto bancario è alimentato solo dai redditi di uno dei contitolari. Si pensi al conto su cui il marito riceve lo stipendio, cointestato anche alla moglie o a quello ove un anziano riceve la pensione, cointestato anche a suo figlio. In tali ipotesi, la cointestazione è solo fittizia, dettata da finalità diverse rispetto alla donazione (ad esempio facilità di gestione e logistica). In questi casi, quindi, alla morte dell’effettivo titolare del conto, il “finto” cointestatario non può accampare pretese neanche sulla metà della giacenza e tutto il denaro ancora depositato in banca finisce in successione: ossia deve essere diviso tra tutti gli eredi secondo le note regole del Codice civile.

Prelievo al bancomat dopo la morte di un cointestatario

Il cointestatario superstite che preleva al bancomat dopo la morte del contitolare non può sforare la propria quota che, come detto, si presume essere pari al 50%. Se invece eccede tale limite, il suo atto viene considerato una tacita accettazione dell’eredità: non potrà quindi più né rifiutare l’eredità, né accettarla con beneficio di inventario. Allo stesso tempo gli altri eredi potranno agire contro di lui per l’appropriazione indebita.

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