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Passaggio di proprietà post mortem
28 Marzo, 2020(0)CommentsGianluca Marucchi

Prima di utilizzare il veicolo intestato al defunto occorre registrare l’accettazione dell’eredità al PRA e aggiornare certificato di proprietà e carta di circolazione, altrimenti, in caso di controllo su strada, si rischia la sanzione pecuniaria e il ritiro della carta di circolazione.

L’autoveicolo intestato al defunto, come tutti i beni di sua proprietà, entra nella successione ereditaria ma gli eredi che vogliano utilizzarlo devono preventivamente aggiornare il certificato di proprietà e la carta di circolazione.

Per il passaggio della proprietà del veicolo non basta infatti la mera consegna all’erede (come avviene per agli altri beni mobili) ma occorre l’adempimento di alcune necessarie formalità relative al PRA.

I veicoli a motore sono infatti beni mobili registrati per cui tutte le vicende inerenti il loro acquisto, circolazione ed estinzione devono essere formalizzate.

Presupposto essenziale per l’utilizzo del veicolo intestato al defunto è innanzitutto l’accettazione dell’eredità. Se l’erede non accetta l’eredità, infatti, non può acquistare alcun bene del defunto né dunque utilizzarlo.

L’uso del bene comporta comunque accettazione tacita dell’eredità, ma per il passaggio di proprietà del veicolo serve l’accettazione espressa con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Solo tale atto può dimostrare formalmente l’avvenuto trasferimento del veicolo agli eredi.
Entro sessanta giorni dall’autentica dell’accettazione, l’erede o un suo delegato deve chiedere la registrazione dell’atto di accettazione dell’eredità del veicolo ad uno Sportello ACI. Alla richiesta di registrazione devono essere allegati:

– il certificato di proprietà dell’autovettura;

– l’accettazione dell’eredità e, eventualmente, la copia/estratto del testamento;

– la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta la propria qualità di erede;

– la carta di circolazione;

– la nota di presentazione, al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), dell’accettazione con indicazione del codice fiscale dell’erede;

– i modelli predisposti dal PRA;

– ricevute dei versamenti dei costi di registrazione;

– fotocopia carta d’identità dell’erede.

Cosa succede se la registrazione dell’atto di accettazione viene richiesta oltre i 60 giorni dall’autentica?

In questo caso l’erede è tenuto a pagare la sanzione per il ritardato pagamento, pari al trenta per cento dell’importo dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT) dovuta, e gli interessi legali (dovuti sulla sola IPT).

Cosa succede se l’erede circola con l’auto del defunto senza aver richiesto la registrazione dell’atto di accettazione dell’eredità?

La mancata registrazione al PRA degli aggiornamenti sul nuovo intestatario del veicolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa e il ritiro della carta di circolazione.

Il codice della strada è molto chiaro sul punto , art. 94 c.d.s .

In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell’usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall’acquirente (in questo caso erede) entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all’emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.776.

È inoltre previsto il ritiro immediato della carta di circolazione; quest’ultima viene inviata all’ufficio della Direzione centrale della Motorizzazione, che provvede al rinnovo dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.

 

Note particolari

Se il veicolo del de cuius continua ad essere utilizzato da colui che ne aveva la disponibilità anche prima del decesso perché era magari un famigliare convivente, ai sensi dell’art. 1140 cc viene definito utile possessore e fino alla definizione della successione non ha alcun obbligo di comunicazione al pra, non essendo avvenuto un effettivo mutamento della situazione proprietaria.

 

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